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Bollette della luce: IVA al 10% per i condomini residenziali

Bollette della luce: IVA al 10% per i condomini residenziali

Con l’interpello n. 142 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha reso ufficiale il diritto, per i condomini ad uso esclusivamente residenziale, all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% sulle bollette elettriche.

Se fino ad ora, nelle bollette relative alle parti comuni dei condomini (scale, ascensore, ecc…), l’IVA applicata era al 22% così come previsto per le utenze a uso non domestico, a partire da questa data e con riferimento alla normativa fiscale (punto n. 103 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972), la funzione degli spazi condominiali viene assimilata alle proprietà dei condòmini nel caso in cui il condominio in questione sia composto solamente “da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l’energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale“.

L’interpretazione, facendo riferimento al punto 103 della tabella A, parte III, allegata al dpr 633/72, riserva infatti l’agevolazione IVA alle cessioni di “energia elettrica per uso domestico“.

Come richiedere l’applicazione dell’IVA agevolata

Sei un amministratore di uno o più condomini? Dopo aver verificato che abbiano il requisito necessario all’applicazione dell’IVA al 10%, puoi farne richiesta compilando un’apposita autodichiarazione e inviandola al tuo consulente di zona o agli uffici eVISO all’indirizzo mail info@eviso.it. Clicca QUI per visualizzare un facsimile.

A partire dalla bolletta emessa il mese successivo alla ricezione e verifica della richiesta, verrà automaticamente applicata l’imposta ridotta.

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