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La prescrizione della bolletta elettrica. Quando il conguaglio cade in prescrizione

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La prescrizione della bolletta elettrica. Quando il conguaglio cade in prescrizione

Capita di frequente di vedersi recapitate bollette dell’energia elettrica con importi elevati per conguagli risalenti ad anni precedenti oppure di aver dimenticato di pagare una bolletta della luce a causa di svariati motivi.
Se ci si trova in una di queste situazioni come bisogna comportarsi per evitare di pagare somme non dovute?

I tempi di prescrizione

Innanzitutto è importante sapere che le bollette dell’energia elettrica cadono in prescrizione dopo 5 anni in base a quanto stabilito dall’art 2948, n. 4 del Codice Civile.

Pertanto, se sono trascorsi 5 anni dalla data di scadenza del pagamento oppure dal giorno in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori ed emettere il conguaglio e, quindi, non dalla data in cui viene emessa la fattura di conguaglioil fornitore che avrà emesso le relative fatture dopo 5 anni perderà il diritto ad essere pagato.

Se invece il fornitore/distributore non ha potuto avere accesso al contatore per causa imputabile al cliente (sua assenza o di contatore all’interno dell’abitazione ecc.), la prescrizione decorrerà dalla data in cui sia stata consentita la lettura del consumo del misuratore.

La prescrizione può essere interrotta attraverso una semplice diffida di pagamento da parte del fornitore. Dalla data di ricevimento del sollecito riprende a decorrere per intero un nuovo termine prescrizionale di 5 anni.

Aggiornamenti gennaio 2018

I Tempi dei conguagli sono stati ridotti dagli attuali 5 a 2 anni. E’ una delle novità  della Legge di Bilancio 2018, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 29 dicembre 2017. Più nel dettaglio, si prevede che nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico di famiglie e  microimprese, nei rapporti tra utente e venditore, il diritto al pagamento del corrispettivo si prescriva nel termine di due anni. Il 23 febbraio 2018 l’Arera, autorità di settore, ha recepito quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo: nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta breve e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.
QUI IL TESTO DELLA DELIBERA 

Hai ricevuto una richiesta di pagamento?

Come bisogna comportarsi se si riceve una richiesta di pagamento caduta in prescrizione o un sollecito di pagamento per una bolletta già pagata?

Nel caso dell’intervenuta prescrizione non bisogna effettuare il pagamento, altrimenti non sarà più possibile opporre la prescrizione stessa. In entrambe le situazioni è necessario contestare la bolletta a mezzo Racc. A/R, fax o pec, indicando i dati dell’intestatario, codice POD, i motivi del reclamo, copia di un documento, fattura o sollecito ricevuto oltre i termini e l’eventuale ricevuta del pagamento (che è sempre opportuno conservare per almeno 5 anni).

Questa attività può essere compiuta personalmente senza ricorrere ad un avvocato.

La conciliazione obbligatoria

E’ utile sapere che, in caso di  controversia col proprio operatore, dal 1 gennaio 2017 i clienti finali di energia elettrica e gas devono utilizzare lo strumento della conciliazione, che diventa una tappa necessaria prima di rivolgersi al giudice ordinario.

Il Servizio di Conciliazione è gestito dall’Acquirente Unico per conto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è del tutto gratuito e si svolge on line.

In alternativa, è anche possibile il tentativo obbligatorio di conciliazione presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (peri clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi tra operatori e Associazioni di Consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere.

In caso di richiesta legittima

Ed infine, come bisogna comportarsi se invece si riceve una richiesta di pagamento legittima, cioè che il fornitore ha motivo di avanzare?

In questo caso, una volta verificata la legittimità della richiesta, è consigliabile pagare per non incorrere in un aggravio di spese nel caso di ricorso ad un legale o ad agenzie di recupero crediti da parte del fornitore, tenendo presente che nel caso di importi elevati è possibile chiedere la rateizzazione.

Per i contratti conclusi nel libero mercato la possibilità e le modalità di rateizzazione vanno espressamente previste nel contratto sottoscritto tra le parti.

 

Dipartimento Affari Giuridici

eViso S.r.l.

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